Vi risparmio i riferimenti normativi al CAD e cerco di essere il piu' sintetico possibile in modo da arrivare subito al punto non di prima di premettere che il mio personale auspicio e' quello di raggiungere con il gruppo CAD una definizione di documento informatico ai sensi del Codice Amministrazione Digitale che possa essere applicata in modo CHIARO ai moduli elettronici di registrazione di un nome a dominio ".it". Premesso inoltre che do per pacifico e scontato che, ad oggi, in caso di invio al registro della documentazione non vi e' l'obbligo per il registrar di trasmettere file, estratti o riferimenti a logs di sistema. La situazione attuale come emerso anche nel corso della prima riunione e' quella di rendere "scritta" una procedura elettronica in modo che possa esser considerata "prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime" (art. 2712 Cc). Pur con i riferimenti al documento informatico ex cad, la situazione sempre ad oggi, e' proprio questa. Allora mi viene spontaneo proporre, qualora si dovesse ritenere troppo impervia la strada del documento informatico ex cad, la previsione di una riproduzione informatica che valga ex art. 2712 Cc ovvero la email. Non ci sono dubbi sul fatto che la email sia una riproduzione informatica. La email verrebbe inviata dal registrar a colui che ha registrato il dominio e la stessa conterrebbe il riepilogo delle pagine del modulo di refistrazione esposte e le varie sottoscrizioni e consensi. A questo punto si avrebbe un documento informatico liberamente valutabile da giudice, (ne' piu' ne ' meno di quello che avverrebbe oggi con i vigenti obblighi contrattuali che si riferiscono al cad), accompagnato dalla dichiarazione di conformita' sottoscritta dal registrar cosi come previsto dal contratto. A mio avviso avremmo tutti maggior chiarezza raggiungendo al tempo stesso una tappa importante nel percorso della massima semplificazione. Donato