Vi risparmio i riferimenti normativi al CAD e cerco di essere
il piu' sintetico possibile in modo da arrivare subito al punto
non di prima di premettere che il mio personale auspicio e' quello
di raggiungere con il gruppo CAD una definizione di documento
informatico ai sensi del Codice Amministrazione Digitale che
possa essere applicata in modo CHIARO ai moduli elettronici
di registrazione di un nome a dominio ".it".
Premesso inoltre che do per pacifico e scontato che, ad oggi, in caso di
invio al registro della documentazione non vi e' l'obbligo per
il registrar di trasmettere file, estratti o riferimenti a logs
di sistema.
La situazione attuale come emerso anche nel corso della
prima riunione e' quella di rendere "scritta" una procedura
elettronica in modo che possa esser considerata "prova dei fatti e
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime" (art. 2712 Cc).
Pur con i riferimenti al documento informatico ex cad, la situazione
sempre ad oggi, e' proprio questa.
Allora mi viene spontaneo proporre, qualora si dovesse ritenere troppo
impervia la strada del documento informatico ex cad, la previsione di una
riproduzione informatica che valga ex art. 2712 Cc ovvero la email.
Non ci sono dubbi sul fatto che la email sia una riproduzione
informatica.
La email verrebbe inviata dal registrar a colui
che ha registrato il dominio e la stessa conterrebbe il riepilogo
delle pagine del modulo di refistrazione esposte e le varie sottoscrizioni
e consensi.
A questo punto si avrebbe un documento informatico liberamente
valutabile da giudice, (ne' piu' ne ' meno di quello che avverrebbe
oggi con i vigenti obblighi contrattuali che si riferiscono al cad),
accompagnato dalla dichiarazione di conformita' sottoscritta
dal registrar cosi come previsto dal contratto.
A mio avviso avremmo tutti maggior chiarezza raggiungendo al tempo
stesso una tappa importante nel percorso della massima semplificazione.
Donato